VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il  R.  decreto  11  novembre  1923,  n.  2395,  riguardante
l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato; 
 
  Visto  il  R.  decreto  2  dicembre  1923,  n.  2572,   concernente
l'ordinamento  degli  uffici  del  personale  del   Ministero   della
giustizia e degli affari di culto; 
 
  Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1924, n.  471,  di  proroga  del
termine per il riordinamento dei servizi dipendenti  dalla  soppressa
Direzione generale del Fondo per il culto; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato  per
la giustizia, e gli affari di culto, di concerto col Ministro per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Gli uffici della Direzione generale del Fondo  per  il  culto  sono
soppressi col 31 dicembre 1924. 
 
  Il  patrimonio  amministrato   dalla   detta   Direzione   generale
costituira' un ente autonomo, annesso al Ministero della giustizia  e
degli affari di culto, mantenendo il titolo di Fondo  per  il  culto,
col proprio Consiglio di amministrazione e con  bilancio  separato  e
distinto da quello statale. 
 
  Tale patrimonio sara' gestito dal direttore generale  degli  affari
di culto dell'anzidetto Ministero, con la qualita' di amministratore,
secondo i fini stabiliti dalla legge 7 luglio 1866, numero 3036. 
 
  Lo  stesso  direttore  generale,  nella  su  espressa  qualita'  di
amministratore del Fondo per il culto, avra' anche  la  gestione  del
Fondo speciale di religione e beneficenza per la citta' di  Roma,  ai
termini delle leggi 19 giugno 1873, numero 1402 e l4 luglio 1887,  n.
4728. 
 
  L'Amministrazione del Fondo per il culto e del Fondo di religione e
beneficenza per la citta' di Roma, e' parificata nei diritti e  nelle
prerogative alle Amministrazioni centrali dello Stato, e conserva  le
esenzioni ed agevolazioni fiscali ad essa riconosciute.